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In carenza di mediazione effettivamente svolta consegue la revoca del Decreto ingiuntivo opposto. ( Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 3.2.2016 Giudice dott.a Maria Eugenia Pupa)

imgareeIl Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 3 febbraio 2016 emessa dal Giudice dott.ssa Maria Eugenia Pupa per la mancata adesione, da parte della banca creditrice, alla procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n.28/2010 -introdotta con citazione a decreto ingiuntivo- dichiara l’improcedibilità della domanda e dispone la revoca del decreto opposto. Continua a leggere

Giurisprudenza e consulenze tecniche in mediazione: intervista al Dott. Massimo Moriconi

imgconciliazionecivileDi Orsola Arianna

L’Art.8 comma quarto del Decr.Lgsl.28/2010 recita: “Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.” Nulla dice la normativa su come la perizia debba svolgersi, su come procedere alla nomina del consulente e stabilirne il compenso, su chi debba formulare il quesito e soprattutto su quale efficacia possa avere la perizia e se sia utilizzabile nell’eventuale successivo giudizio. La giurisprudenza sta colmando il vuoto normativo. Continua a leggere

Opposizione a decreto ingiuntivo e Mediazione: un conflitto giurisprudenziale che rischia di minare la certezza del diritto.

imgareeCon sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 la Corte di Cassazione, gravando sull’opponente l’onere di attivare il procedimento di mediazione sembrava aver risolto, nel caso di opposisione a decreto ingiuntivo, il conflitto giurisprudenziale insorto tra giudici che ha visto (e continua a vedere) contrapposte due correnti di pensiero: l’una ( maggioritaria ) sull’opponente e l’altra (minoritaria ) sull’opposto. Continua a leggere

Mediazione: Consiglio di Stato, sentenza 27 ottobre 2015 depositata il 17/11/2015

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N. 05230/2015REG.PROV.COLL.
N. 02156/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,

contro

l’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (U.N.C.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio de Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, 20,
e con l’intervento di Continua a leggere