L’Associazione italiana degli organismi di mediazione ASSIOM in una lettera, indirizzata alla Corte dei Conti e al Ministero della Giustizia a firma del suo Presidente – avv. Giovanni Giangreco Marotta, segnala le “condotte plurime e reiterate causative di danno alle casse dello Stato” da omesse sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo. Continua a leggere
Archivio tag: D.lgs. 4/3/2010 n. 28
Praticanti Avvocati: la partecipazione agli incontri di mediazione è equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale
Per il Consiglio Nazionale Forense la partecipazione alla mediazione del praticante è equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale e dunque computata nel numero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016. La partecipazione agli incontri, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), va riportata sul libretto del praticante. Continua a leggere
Condanna per il notaio che non partecipa personalmente e che a mezzo del suo procuratore speciale non aderisce alla mediazione.
Con la sentenza 26/6/2017 del Tribunale di Roma il Giudice, Cons. Dott. Massimo Moriconi ,sviluppando un ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico, ribadisce che nel procedimento di mediazione non solo la presenza personale della parte è indefettibile – art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 – ma che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione . Continua a leggere
Il mediatore deve formulare la sua proposta anche in assenza di richiesta congiunta delle parti. Illegittimo il regolamento di procedura nella parte in cui ne impedisce la formulazione.
TAR Abruzzo – Pescara, sez. I, sentenza 24 febbraio – 13 marzo 2017, n. 98
Presidente Urbano – Estensore Balloriani
Fatto e diritto
1. – La ricorrente riferisce di aver esperito un tentativo di mediazione con l’Asl di Pescara, nel corso della quale il procuratore speciale dell’Azienda ha dichiarato di non voler proseguire in tale procedura conciliativa, e quindi il mediatore si è limitato a dichiarare l’esito negativo del procedimento.
Impugna quindi il regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pescara, nella parte in cui all’articolo 7 comma 4 prevede che “Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo sulla prosecuzione del procedimento. In detto verbale si dà atto unicamente delle presenze e della volontà di proseguire con il tentativo di mediazione”; e all’articolo 8 comma 2 prevede che “In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti il mediatore non può formulare la proposta”. Continua a leggere