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Praticanti Avvocati: la partecipazione agli incontri di mediazione è equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale

Per il Consiglio Nazionale Forense la partecipazione alla mediazione del praticante è  equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale e dunque computata nel numero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016. La partecipazione agli incontri, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), va riportata sul libretto del praticante. Continua a leggere

Corte di Giustizia Europea : SI mediazione obbligatoria …NO obbligo assistenza Avvocato – Sentenza C-75/2016

Si riporta il testo del Comunicato Stampa n. 62/17 della Corte di giustizia dell’Unione europea relativo alla sentenza C-75/2016

Corte di Giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 62/17

Lussemburgo, 14 giugno 2017
Sentenza nella causa C-75/16 Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/ Banco Popolare Società Cooperativa

Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale

Tuttavia, dato che l’accesso alla giustizia dev’essere garantito, il consumatore può ritirarsi
dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare

l sig. Livio Menini e la sig.ra Maria Antonia Rampanelli, entrambi cittadini italiani, si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona (Italia) per contestare la domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione della somma di EUR 991848,21 loro prestata. Continua a leggere

Nel procedimento di mediazione demandata partecipare al solo incontro informativo non è mediazione effettivamente svolta

Ancora una volta la giurisprudenza pone l’accento sulla necessità che al procedimento di mediazione partecipino personalmente le parti assistite dai loro avvocati e che vadano oltre il primo incontro informativo.

L’istante che intende svolgere effettivamente la mediazione demandata, non fermandosi all’incontro informativo, e ciò a differenza della parte antagonista che non intenda procedere, deve dichiararlo e farlo verbalizzare dal mediatore, distinguendo in tale modo la sua posizione da quella della parte renitente. Continua a leggere