Con sentenza del 3 dicembre 2015 n. 24629 la Corte di Cassazione, gravando sull’opponente l’onere di attivare il procedimento di mediazione sembrava aver risolto, nel caso di opposisione a decreto ingiuntivo, il conflitto giurisprudenziale insorto tra giudici che ha visto (e continua a vedere) contrapposte due correnti di pensiero: l’una ( maggioritaria ) sull’opponente e l’altra (minoritaria ) sull’opposto. Continua a leggere
Paga il quadruplo delle spese legali la Compagnia Assicuratrice che invece di pagare resiste in giudizio allo scopo di stancare la parte avversaria.
Con sentenza n.2428 del 7 depositata il 10 dicembre 2015 il Giudice Dott. Alessio Liberati del Tribunale di Tivoli condanna le compagnie assicuratrici al quadruplo delle spese legali per aver temerariamente resistito in giudizio.
Il caso tratta di risarcimento danni da sinistro stradale ai danni di un pedone investito da un’auto che procedeva ad alta velocità mentre attraversava la strada in un tratto privo di strisce.
A seguito della brusca frenata un’auto che sopraggiungeva tampona l’auto già incidentata spingendola a salire con la scocca sulla vittima. Continua a leggere
La mancata ingiustificata partecipazione alla mediazione costituisce responsabilità aggravata e sanzionata ex art. 96 co.III° c.p.c. (Tribunale di Roma, sentenza 17.12.2015)
Addurre la pretesa ragione contro l’altrui torto non costituisce giustificato motivo per non aderire alla mediazione ma, una vera e propria miopia che ha comportato per Roma Capitale una pesante sanzione per responsabilità aggravata sanzionata ex art. 96 co III ° cui può seguire , trattandosi di Ente Pubblico, anche un danno erariale.
Con sentenza del 17 dicembre 2015 il Tribunale di Roma– Giudice dott..Massimo Moriconi condanna Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore: Continua a leggere
Dal prossimo Gennaio 2016 il mantenimento non versato dall’ex coniuge viene versato dallo Stato
E’ quanto previsto nel nuovo comma 226-ter aggiunto al ddl dalla legge di stabilità 2016, già passata in commissione bilancio e, salvo sorprese dell’ultima ora, otterrà il suo via libero definitivo entro qualche giorno.
Il nuovo comma prevede che “il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.” Continua a leggere