Regolamento

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il regolamento di procedura degli organismi di mediazione

Introduzione

Come esaminato e disposto  dall’art. 16, D.lgs. 28/2010, l’organismo, insieme alla domanda di iscrizione nel registro, è obbligato, tra l’altro, a depositare presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura, la cui adeguatezza è vagliata dal Ministero ai fini dell’iscrizione dell’organismo nel registro di cui si è detto.

Come stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 180/2010, si tratta dell’atto adottato dall’organismo contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi. Questo regolamento attribuisce essenziale valore, in quanto, come detto sommariamente, al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti (art. 3, comma 1, D.lgs. 28/2010).

Si fa presente al riguardo, infatti, che la domanda di mediazione è presentata (da una, o congiuntamente da tutte, le parti in lite) mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione, col solo limite della scelta del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Di conseguenza, è l’istante (o tutte le parti in lite, in caso di istanza congiunta di mediazione) a selezionare l’organismo presso il quale indirizzarsi e, in tale opzione, assume primaria importanza l’analisi del regolamento di procedura che, fermi i principi inderogabili previsti dal D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, ben possono prevedere particolari regole, le quali possono incidere anche in modo significativo sullo svolgimento del procedimento di mediazione e sui risultati ed effetti: per esempio nel regolamento  potrebbero essere disciplinati i criteri di scelta del mediatore, obblighi, divieti e, in generale, le condotte cui lo stesso è tenuto con riferimento, ad esempio, alla formulazione della proposta conciliativa (con i relativi effetti di cui all’art. 13, D.lgs. 28/2010), ovvero specifiche norme sullo svolgimento delle mediazioni con modalità telematiche o quanto alle spese di mediazione.

Logicamente, quanto ai contenuti, il regolamento di procedura non può derogare alle norme dal D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, dovendo esso essere conforme legge e a quanto disciplinato dal D.M. 180/2010, “anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori” (come esplicitamente previsto dall’art. 4, comma 2, lett. e), D.M. 180/2010).

Fermo tale principio, il regolamento, tra l’altro deve in particolare:

  • garantire la riservatezza del procedimento di mediazione (art. 3, comma 2, D.lgs. 28/2010);
  • garantire modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico (art. 3, comma 2, D.lgs. 28/2010);
  • indicare il luogo di svolgimento della procedura di mediazione (art. 8, comma 2, D.lgs. 28/2010; si veda anche l’art. 7, comma 1, D.M. 180/2010, laddove dispone che il regolamento “contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo”);
  • prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali di cui il mediatore può avvalersi (art. 8, comma 4, D.lgs. 28/2010);
  • contenere le formule (nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti) secondo cui il mediatore è tenuto a sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, la dichiarazione di imparzialità (art. 14, comma 2, lett. a), D.lgs. 28/2010), prevedendo che il procedimento di mediazione possa avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore di detta dichiarazione (art. 7, comma 5, D.M. 180/2010);
  • individuare la competenza a decidere sull’istanza di parte volta a richiedere la sostituzione del mediatore, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo (art. 14, comma 3, D.lgs. 28/2010);
  • prevedere le specifiche procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati (art. 16, comma 3, D.lgs. 28/2010; si segnala che non può, però, essere al riguardo previsto che l’accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche (art. 7, comma 4, D.M. 180/2010);
  • contenere, come allegato, le tabelle delle indennità spettanti agli organismo costituiti da enti privati (art. 16, comma 3, D.lgs. 28/2010; può anche prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11, D.lgs. 28/2010); sul tema delle spese di mediazione si tornerà nel prosieguo);
  • garantire il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, di cui già si è detto (art. 7, comma 6, D.M. 180/2010);
  • prevedere che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio (il cui modello deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento; art. 7, comma 5, D.M. 180/2010);
  • prevedere la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo (art. 7, comma 5, D.M. 180/2010);
  • prevedere che in caso di mediazione obbligatoria il mediatore svolga l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione (prevedendo al riguardo che la segreteria dell’organismo possa rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo; art. 7, comma 5, D.M. 180/2010;
  • prevedere i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato (desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta; art. 7, comma 5, D.M. 180/2010); al riguardo, la Circolare 20 dicembre 2011 del Ministero della giustizia volta a fornire l’interpretazione delle disposizioni del decreto interministeriale n. 145 del 2011 di modifica al D.M. 180/2010, specifica che
  • “nei singoli regolamenti non si potrà fare generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del d.i. 145/2011”;
  • “tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, cioè le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata”;
  • disciplinare il tirocinio assistito dei mediatori di cui all’arti. 4, comma 3, lett. b), che deve essere consentito gratuitamente (art. 8, comma 4, D.M. 180/2010);
  • inoltre, il regolamento:
  • stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell’organismo dal registro (art. 7, comma 3, D.M. 180/2010);
  • il regolamento può poi prevedere che (art. 7, comma 2, D.M. 180/2010):
  • il mediatore debba in ogni caso convocare personalmente le parti;
  • in caso di formulazione della proposta da parte del mediatore (art. 11, D.lgs. 28/2010), la stessa possa provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, nonché che la proposta medesima possa essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;
  • la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismo con i quali abbia l’organismo raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;
  • la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;
  • la mediazione svolta dall’organismo sia limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE dell’ANPAR

Aggiornato al 25/05/2016

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1. Obiettivo e settore di applicazione

1.1   Questo Regolamento (in seguito denominato “Regolamento”) disciplina la procedura di mediazione per la risoluzione di controversie civile, commerciale e transfrontaliere devolute all’amministrazione – ente non autonomo – “Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione in sigla A.N.P.A.R.”, conformandosi ai principi d’informalità, rapidità, riservatezza e trasparenza indicati dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, e a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel D.M. n. 180/2010. Il servizio di mediazione offre, inoltre, la possibilità di risolvere controversie di natura economica che possono insorgere tra imprese e imprese e tra imprese e consumatori ovvero tra soggetti che hanno necessità di tutelare i loro diritti disponibili attraverso la risoluzione della controversia in maniere extragiudiziale.

2. Attuazione del Regolamento e avviamento del procedimento di mediazione.

2.1   Questo Regolamento si applica alla mediazione di controversie che le parti decidono di risolvere cordialmente, in forza di una clausola contrattuale o di una disposizione legislativa o per effetto di un accordo. Le parti, d’intesa con l’A.N.P.A.R., possono stabilire di apportare rettifiche al presente Regolamento in qualsiasi momento e trasmesso al responsabile del Registro per l’approvazione.

2.2   La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

2.3   In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge dinanzi all’organismo territorialmente competente presso il quale la domanda è stata depositata per prima. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data e ora certa del deposito dell’istanza. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma online e pubblicata sul sito www.anpar.it, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.

2.4   La domanda deve contenere:

1.     Denominazione dell’organismo di mediazione,

2.     Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni:

3.     L’oggetto della lite;

4.     Le ragioni della pretesa;

5.     Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2.5   La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.

2.6   In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.

2.7   Una volta ricevuta l’istanza, il responsabile dell’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L’istante, in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritte sul sito www.anpar.itdove può essere scaricata tutta la modulistica.

2.8   La procedura di mediazione si considera instaurata con il ricevimento della istanza e il versamento delle spese di avvio di cui si potrà prendere visione sul sito www.anpar.it. In mancanza di uno dei presupposti (la domanda risulta incompleta per mancanza di generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la Segreteria invita il richiedente a provvedere, entro un breve termine, al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione della procedura. Decorso inutilmente il termine fissato, la segreteria provvederà all’archiviazione della pratica.

2.9   È prevista la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo.

2.10  Per tutte le tipologie di mediazioni indicate nel decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo

2.11  Il presente regolamento disciplina le procedure per l’assegnazione degli affari di mediazione secondo criteri inderogabili e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta come previsto al punto 3.2 del presente regolamento.

3. Procedimento di mediazione

3.1   In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti. L’elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.anpar.it .

3.2   Nel designare il/i mediatore/i il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settoreLa designazione è eseguita dal Responsabile dell’Organismo di mediazione, secondo criteri di assegnazione predeterminati e oggettivi, quali: la specifica competenza professionale (desunta dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione), disponibilità ed esperienza, tenuto conto dell’oggetto della mediazione e delle parti della controversia, in maniera da assicurare il miglior servizio possibile alle parti e l’imparzialità e l’idoneità del mediatore al corretto e sollecito espletamento dell’incarico anche in attuazione alla previsione di cui all’art. 7, comma 2 lett. d).) A tale uopo è stata compiuta da parte dell’organismo una ripartizione interna per categorie dei mediatori iscritti nell’elenco non limitata soltanto alle materie giuridiche ma a tutte le diverse materie di competenza possibili (tecniche, umanistiche, mediche, ecc.). L’organismo se trattasi di controversia ordinaria adotta il sistema “turnario” ove invece trattasi di controversia particolarmente complessa la designazione avviene facendo riferimento alla maggiore competenza tecnica in mediazione del mediatore, privilegiando l’esperienza e la specializzazione formativa.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’Organismo.

Nello specifico il presente regolamento disciplina i criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero di Giustizia n. 145 in vigore dal 26 agosto 2011. Le designazioni sono di regola conferite tramite procedure di comparazione di curriculum professionali dei mediatori esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia d’incarico da conferire seguita da un eventuale colloquio con i candidati.

Il regolamento tiene conto dei seguenti presupposti per l’assegnazione degli affari di mediazione che è fatta dal rappresentante legale dell’organismo secondo i seguenti principi inderogabili:

1.     criteri predeterminati: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i designa esperti di particolare e comprovata specializzazione in conformità di quanto previsto dall’art. 7, lett. e), del D. M. 180/2010 e s.m. di mediatore/i esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve essere coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente e con la volontà delle parti in lite che sono sempre libere, d’accordo tra di loro, alla scelta del mediatore.

2.     la specifica competenza professionale: l’organismo designa il mediatore/i tenendo conto:

· della specifica competenza acquisita specificatamente nelle varie procedure conciliative da quei mediatori iscritti all’organismo prima del 26 agosto 2011;

· di attestati formativi e/o integrativi e/o di aggiornamenti e/o di perfezionamento e specializzazione, sia in tema di mediazione civile che di sistemi di A.D.R. in generale (Alternative Dispute Resolution) anche distinti per singole materie, rilasciati da enti pubblici e privati, università e scuole di formazione riconosciuti, italiani o stranieri, che attestino specifiche competenze professionali oltre a quelle già posseduta di mediatore professionale, fermo restando comunque l’obbligo di eseguire, in tali casi, una valutazione comparativa con altri iscritti;

· di mediatore/i esperto/i di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’ente e a obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede l’apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’ente.

3.     la tipologia di laurea universitaria posseduta: l’organismo nella designazione del/i mediatore/i tiene conto anche di:

·      certificati di laurea conseguiti per diverse discipline,

·      master di qualsiasi livello,

·      corsi di formazione interdisciplinari,

·      ricercatori,

·      stagisti,

·      docenti universitari italiani e stranieri,

·      cultori in discipline universitarie.

L’assegnazione di incarichi individuali o collettivi del/i mediatore/i, avviene o con la stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’ente e di agire in nome e per conto dell’amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

La competenza all’affidamento degli incarichi è a cura della segreteria dell’organismo su atto autorizzativo del rappresentante legale dell’organismo.

Alla selezione del/i mediatore/i, da sottoporre al responsabile dell’organismo, provvede l’ufficio di segreteria dell’organismo valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l’esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

Il responsabile dell’organismo può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive e comunque sempre nel rispetto dei criteri inderogabili sopra descritti.

3.3   La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere eseguite utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall’avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

3.4   Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

3.5   Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o presso sedi secondarie. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet www.anpar.it. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”.

3.6   Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.

3.7   Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o in nome dell’organismo. Egli s’impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità e imparzialità rispetto alle parti in lite e all’oggetto della controversia.

3.8   Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

3.9  L’Organismo ANPAR offre la possibilità di svolgere le mediazioni in modalità telematica solo se le parti abbiano manifestato preventivamente il loro consenso. E’ indispensabile possedere una postazione corredata da webcam, microfono e cuffie.

Le mediazioni online, in base a quanto predisposto dal D.Lgs 28/2010, garantiscono l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.

Il servizio offre un canale di mediazione dedicato con il quale è possibile attivare stanze virtuali di mediazione. Ciascuna stanza virtuale è caratterizzata dai seguenti parametri di utilizzo:

5 utenti audio/video concorrenti e 5 partecipanti in ascolto che hanno la possibilità di accedere al sistema tramite codice di accesso utente inserito nella email di invito che verrà inviata ai partecipanti alla mediazione.

Utilizzando la stanza di mediazione online, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in videoconferenza audio/video fino a ulteriori 4 utenti concorrenti (le parti e i relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione alla lite. Durante la discussione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea degli utenti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, una “trattativa” autonoma, separata ed indipendente alternativamente con l’una o l’altra parte, e di riprendere la discussione corale comune in qualunque momento. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti, immagini, a supporto della discussione in corso. Al termine della mediazione, può essere sottoscritto un verbale di mediazione, oppure una proposta di conciliazione, condivisa online tramite la funzione di file sharing-viewer. Il sistema permette di concludere la mediazione con la firma del verbale proposto dal mediatore. Le parti possono visualizzare il verbale e firmarlo digitalmente.

La funzione “gestione delle stanze” consente di creare, modificare ed eliminare le stanze di videoconferenza. Accedendo alla funzione in oggetto, il sistema mostra le sessioni di mediazione organizzate dal cliente riportando per ciascuna le date di inizio e fine, il titolo e le funzioni di modifica, elimina o aggiungi un appuntamento.

L’utilizzo del servizio telematico sarà accessibile esclusivamente a coloro che faranno richiesta di mediazione online. Il partecipante riceverà una email nella quale verrà riportato il link di accesso alla stanza virtuale di mediazione e il codice che l’utente dovrà inserire.

3.9.1      Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

L’organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dagli utenti, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in modo tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelare gli accessi ai non autorizzati. L’organismo non si riterrà responsabile nel caso in cui le parti consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali di accesso, qualora terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, documenti o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo e/o improprio i dati personali e le informazioni raccolte.

4. Il mediatore e sua sostituzione

4.1   Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. Il rappresentante legale dell’organismo assegna la controversia da risolvere secondo criteri inderogabili predeterminati rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

4.2   Il rappresentante legale dell’Organismo non può auto designarsi o essere designato dal direttivo dell’organismo nei casi in cui è l’Organismo o il rappresentante legale in prima persona ad avviare procedure di mediazione nei confronti di terzi. In questi casi il direttivo dell’Organismo designa un mediatore scelto dal proprio elenco per competenza e secondo criteri stabiliti dal presente regolamento.

4.3   Il mediatore comunica sia “all’Organismo” dell’A.N.P.A.R. sia alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all’esito della procedura di mediazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere vista come implicante un conflitto d’interessi (sia questo apparente o reale). In caso di mancata comunicazione da parte del mediatore di quanto sopra esposto, l’organismo potrà decidere di sospendere o elidere il proprio rapporto con il mediatore per evitare ricadute su sé medesimo da parte dell’autorità di vigilanza.

4.4   In seguito al ricevimento di tali informazioni, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi che non è in grado di prestare la propria opera, sentito il parere delle parti, “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R. può sostituire il mediatore con un altro mediatore.

4.5   “L’Organismo” si può avvalere delle strutture del personale dei mediatori dell’organismo di conciliazione di natura Pubblica con i quali è stato stipulato un accordo di “reciprocità” di cui all’art. 7, comma 2 lettera C del D. L. 180/2010.

4.6  L’organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.

4.7  L’organismo consente gratuitamente il tirocinio assistito per mediatori, secondo quanto previsto nel disciplinare dell’ente allegato al presente regolamento.

5. Diritto di accesso agli atti

5.1   Fermo quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 nel D.Lgs. 28/2010, il Regolamento garantisce il diritto d’accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell’organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte gli atti depositati nella propria sessione separata.

5.2   Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

5.3   II dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ”codice in materia di protezione dei dati personali”.

5.4   Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’incontro di mediazione, e salvo diversi accordi, ciascuna parte fornisce al mediatore una memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia e il suo stato attuale, ed eventuali documenti e informazioni ritenuti utili. Il mediatore può richiedere a ciascuna parte di fornire chiarimenti e informazioni aggiuntive.

5.5   Il mediatore può limitare la lunghezza delle memorie e degli eventuali allegati. Può altresì incoraggiare le parti a scambiarsi memorie e ogni altro materiale già consegnatogli, per promuovere la comprensione dei reciproci punti di vista.

5.6   Salvo diversi accordi, il materiale e le informazioni fornite al mediatore sono coperti da riservatezza assoluta.

6. Sviluppo del procedimento di mediazione e diritti del mediatore

6.1   Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi inviata le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiamo raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell’art. 17 del D.Lgs 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell’Organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quanto l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs 28/2010.

7. Rappresentanza

7.1   Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

7.2   Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

7.3   Presenza dell’avvocato.

a)     Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura;

b)    Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

8. Altri procedimenti

Le parti, con riferimento alla controversia oggetto della procedura di mediazione, s’impegnano a non avviare alcun procedimento giudiziario o arbitrale, per l’intera durata della procedura, tranne che nel caso in cui una delle parti ritenga che tale procedimento sia necessario per impedire il decorso di termini di prescrizione o di decadenza, o sia in altro modo necessario per preservare i propri diritti nel caso in cui la procedura di mediazione non dia esito positivo.

9. Chiusura della procedura di mediazione

9.1   Ciascuna parte può abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento, dandone pronta comunicazione scritta al mediatore e alla controparte. La procedura di mediazione si considera conclusa quando:

  • Una parte abbandona la procedura;
  • Decorso il termine di 3 mesi;
  • È stato raggiunto un accordo per iscritto.

Si precisa che non è prevista la chiusura del procedimento a seguito della rinuncia da parte del mediatore, ma in questo caso l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione con altro mediatore.

9.2   Il mediatore può, inoltre, aggiornare la procedura di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la continuazione del negoziato. La procedura di mediazione può in seguito riprendere su accordo delle parti.

10. Accordo

10.1   Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse e dal mediatore.

11. Riservatezza

11.1        Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

11.2    Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.

11.3        Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

11.4        Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

11.5        L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.

11.6        L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al
comma che precede o formato durante il procedimento.

12. Rapporti tra conciliazione e procedura Arbitrale o Giudiziale

12.1 In generale, la pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all’autorità giudiziaria salvo che ciò non sia espressamente vietato, in specifiche materie, dalla normativa vigente

13. Criteri di determinazione dell’indennità con quelli di cui all’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 04/08/2014 n. 139

13.1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Inoltre, per tutti i servizi aggiuntivi che verranno eventualmente richiesti, sarà addebitato il relativo costo così come da spese vive documentate.

13.2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate versate dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Inoltre, per tutti i servizi aggiuntivi che verranno eventualmente richiesti, sarà addebitato il relativo costo così come stabilito e pubblicato sul sito www.anpar.it (Es. verbali,omologhe,ricerche di archivio ecc.)

13.3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

13.4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo, l’importo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, fermo restante l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

13.5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

13.6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

13.7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

13.8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000 euro e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

13.9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

13.10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero d’incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

13.11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13.12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

13.13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

13.14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

14. Esclusione di responsabilità

14.1 E’ di competenza esclusiva delle parti l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. L’Organismo non è responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo stesso

15. Ruolo del mediatore in altri procedimenti

15.1   Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro o di avvocato di una delle parti in un procedimento arbitrale o giudiziario connesso con la lite che costituisce l’oggetto della procedura di mediazione.

16. Trasferimento ad altro organismo

16.1  In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l’Organismo è scelto dal Presidente del tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

17. Legge applicabile

17.1   La procedura di mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge 28/2010 e dal D.M. 180/2010 e successive modificazioni.

18. Procedure di mediazione regolamentate per legge

18.1 Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente Regolamento si applica per quanto compatibile. In particolare, alle controversie ricadenti nell’ambito dell’art. 2 del D.Lgs. 28/2010, così come qualificate dalla parte che deposita la domanda, si applicano le disposizioni del D.Lgs. citato e il D.M. 04 novembre 2010 n. 180 che, tra gli altri aspetti, stabiliscono quanto segue:

  • È vietata l’iniziativa officiosa del procedimento;
  • Gli incontri si svolgeranno presso le sedi “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R.;
  • La sede degli incontri è tuttavia derogabile su accordo delle parti e “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R.” risultante da separato atto. Qualunque altra disposizione del Regolamento è derogabile per accordo delle parti;
  • L’esercizio della funzione di mediatore è incompatibile con ogni incarico, mandato o condizione soggettiva che possano pregiudicare i principi di riservatezza e imparzialità previsti nel presente Regolamento, nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. 180/2010, come pure il corretto e sollecito svolgimento della procedura ai sensi delle stesse norme regolamentari e di legge;
  • Il procedimento avrà inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore di una dichiarazione d’imparzialità;
  • Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le comunicazioni riservate al solo mediatore;
  • I dati raccolti dall’ “Organismo” dell’A.N.P.A.R. sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  • Tranne che per giustificato motivo, “l’Organismo” dell’A.N.P.A.R. e il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
  • Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di mediazione può finirsi con una proposta del conciliatore, rispetto alla quale, ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare.
  • Di tali posizioni il mediatore dà atto in apposito verbale di fallita mediazione, del quale è rilasciata copia alle parti che la richiedono.
  • Il verbale di fallita mediazione viene depositato presso la Segreteria “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R.
  • La segreteria dà atto del deposito del verbale apponendovi firma e data, e comunicandone notizia immediatamente alle parti interessate.
  • Il mediatore provvederà a rilasciare verbale di mancata comparizione, da inviare alla segreteria dell’organismo, qualora la parte che non ha presentato l’istanza, dopo aver ricevuto la comunicazione, non si presenti o rimanga in situazione d’inerzia per un periodo complessivo di almeno 30 giorni decorrenti dall’avvenuta ricezione della stessa comunicazione.
  • Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di mediazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale.

19. Clausola Finale

19.1  Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.

Tabella delle indennità allegato A (art. 16, comma 4 del regolamento 180/2010)

Valore della lite

spesa per ciascuna parte

Fino a Euro 1.000

65,00 +IVA

da Euro 1.001 a Euro 5.000

130,00 +IVA

da Euro 5.001 a Euro 10.000

240,00 +IVA

da Euro 10.001 a Euro 25.000

360,00 +IVA

da Euro 25.001 a Euro 50.000

600,00 +IVA

da Euro 50.001 a Euro 250.000

1.000,00 +IVA

da Euro 250.001 a Euro 500.000

2.000,00 +IVA

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

3.800,00 +IVA

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

5.200,00 +IVA

da Euro 5.000.000

9.200,00 +IVA

Per le mediazione ex art. 5 comma 1bis previste dal Dlg 28/2010, l’ANPAR applica la riduzione di 1/3 fino al sesto scaglione e di 1/2 dal settimo scaglione in poi.

Tabella delle indennità B

Valore della lite

spesa per ciascuna parte

RIDUZIONE se NON adesione

Fino a Euro 1.000

43,33 +IVA

40,00 +IVA

da Euro 1.001 a Euro 5.000

86,67 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 5.001 a Euro 10.000

160,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 10.001 a Euro 25.000

240,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 25.001 a Euro 50.000

400,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 50.001 a Euro 250.000

666,67 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 250.001 a Euro 500.000

1.000,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

1.900,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

2.600,00 +IVA

50,00 +IVA

da Euro 5.000.000

4.600,00 +IVA

50,00 +IVA

Gli importi di cui alla tabella B sono già modificati come previsto dal DM 180/2010 e successive modificazioni (DM 145 del 6 luglio 2011) per le materie obbligatorie

Come stabilito dal comma, 2 punto 10 dell’art. 16 del D.M. 180/2010 “ le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione al di là del numero degli incontri, dell’impegno orario profuso, e del numero dei mediatori intervenuti”, ai fini della trasparenza, con il presente Regolamento, è stabilito che il mediatore designato a risolvere controversie ai sensi dell’articolo 2 o 5 di cui al D. Leg.vo 28/2010, deve versare un contributo fiscalmente detraibile pari al 10% della tariffa.

Allegato II

Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;

– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;

– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

ART. 3 L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.