Allorché entrambe le parti opponenti hanno sottoscritto la dichiarazione definita “verbale di proseguimento” la mediazione deve essere pagata.
La presunta violazione dell’obbligo informativo da parte del mediatore non rileva quale motivo d’opposizione atteso che l’art.4 comma 3 D.Lgs.n.28/10 ha instituito l’obbligo a carico del difensore che, al conferimento dell’incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull’istituto. Continua a leggere