Qualora il giudice nell’ordinanza di rinvio in mediazione lo prescrive, il mediatore è tenuto a formulare la sua proposta di mediazione alle parti.
Lo ha stabilito il Tribunale di Vasto, Giudice il Dott. Fabrizio Pasquale con Ordinanza 15 Giugno 2016 nel caso in cui il mediatore – contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha omesso di formulare la propria proposta conciliativa dichiarando, semplicemente, che il procedimento di mediazione si è chiuso con esito negativo.
Per il Dott. Fabrizio Pasquale, alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69 a seguito della quale la mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a) viene definita come come «l’attività […] per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», la mediazione è ritenuta non ritualmente svolta.
Ciò in quanto il mediatore ha omesso un passaggio cruciale ed ineluttabile senza il quale il giudice è impossibilitato, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10, di effettuare le valutazioni di sua competenza,.