Dichiarazione redditi congiunta dei coniugi – legittima l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al marito da parte della moglie . (Corte di Cassazione – Tributaria Sentenza 23553 del 18.11.2015)

immag famigliaNel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito.

Se infatti, perchè insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante non è necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, resta comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l’accertamento notificato al marito – ancorchè divenuto, nei confronti di quest’ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22907/2012 proposto da:

C.V., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PREZIOSI CLAUDIO con studio in AVELLINO VIA MATTEOTTI 22 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA SUD SPA incorporante EQUITALIA POLIS SPA in persona del Responsabile di Agenzia della Provincia di Benevento pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso lo studio legale RECCHIA E ASSOCIATI e dell’avvocato SILVIO BOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO MARIA CAPOCASALE giusta delega in calce;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 289/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito per il ricorrente l’Avvocato PREZIOSI che deposita richiesta di duplicato di n. 2 ricevute di avvenuta notifica di due atti giudiziari e chiede la cessazione della materia del contendere e insiste nella richiesta in atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARCHINI dell’Avvocatura dello Stato e l’Avvocato BOTTAI per delega dell’Avvocato CAPOCASALE che in merito alla richiesta dell’Avvocato della ricorrente chiede termine per valutare il perfezionamento della proceduta e dichiara di prenderne atto solo in udienza; l’Avvocato BOTTAI si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che chiede termine e nel merito chiede l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

La contribuente C.V. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza n. 289/34/11 della CTR della Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione proposta dalla contribuente avverso la cartella esattoriale relativa ad Irpef per gli anni 1994 e 1995.
La CTR, in particolare, rilevato che la C. aveva presentato dichiarazione dei redditi congiunta con il marito A.A., affermava che, in forza della L. n. 114 del 1977, art. 17, gli accertamenti in rettifica effettuati a carico di entrambi i coniugi erano stati legittimamente effettuati nei confronti del solo A., ferma la responsabilità solidale della C. in forza del citato L. n. 114 del 1997, art. 17.
Poichè l’ A. non aveva proposto appello avverso la sentenza n.209/29/04 della CTR della Campania che ne aveva respinto l’impugnazione, gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 1994 e 1995 dovevano ritenersi definitivi e conseguentemente legittima la cartella esattoriale che su tali accertamenti era fondata.
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis spa resistono con controricorso.
La contribuente ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c., e documenti ex art. 372 c.p.c.

Motivazione

Deve preliminarmente disattendersi la richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta estinzione dell’obbligazione tributaria, formulata dalla contribuente nella memoria ex art. 378 c.p.c.
Si osserva infatti che sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente non risulta provata la dedotta estinzione dell’obbligazione tributaria per cui è causa, ai sensi della L. n. 147 del 2013, che richiede, ai fini del perfezionamento della “definizione agevolata” dei ruoli il pagamento del tributo, delle sanzioni, ed ulteriori spese per procedure esecutive, attestate da comunicazione di avvenuta estinzione del debito da parte del Concessionario, previa verifica del corretto e tempestivo versamento delle somme suddette, comunicazione che nel caso di specie non risulta prodotta.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 24 Cost., in relazione all’art. 2909 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nonchè della L. n. 114 del 1997, art. 17, secondo l’interpretazione datane dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 1989, degli artt. 1306 e 2909 c.c., deducendo che non poteva esserle opposto l’effetto preclusivo del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza n.209/29/2004 da parte del coniuge, trattandosi di “res inter alios acta”.

Il motivo è fondato.

Costituisce infatti principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in forza dell’interpretazione adeguatrice della normativa offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 1989, quello a tenore del quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, ai sensi della L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito. Se infatti, perchè insorga la responsabilità solidale della moglie codichiarante non è necessario che le sia notificato l’avviso di accertamento, resta comunque inalterato il suo diritto di impugnare autonomamente, anche mediante l’impugnazione dell’avviso di mora ovvero della cartella di pagamento a lei diretti, l’accertamento notificato al marito – ancorchè divenuto, nei confronti di quest’ultimo, definitivo -, e di far valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto con la pretesa tributaria (ex multis, Cass. n. 19896 del 2006, n. 2021 del 2003, n. 12371 e n. 5169 del 2002, n. 2168 del 2001).

Orbene, nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata, ed è pacifico tra le parti, che l’accertamento, notificato, ai sensi della L. n. 114 del 1977, art. 17, al solo coniuge della ricorrente, sia divenuto definitivo nei soli confronti di questi, per mancata impugnazione della sentenza della CTP. Ai sensi dell’art. 1306 c.c., il giudicato intervenuto nei confronti del marito non era dunque opponibile alla moglie co-dichiarante, la cui situazione sostanziale non può essere pregiudicata dalle scelte processuali e segnatamente dall’inerzia del coniuge condebitore.
Da ciò consegue che la ricorrente, cui l’accertamento non era mai stato notificato e che non aveva conseguentemente potuto ritualmente impugnarlo, ha legittimamente impugnato la cartella di pagamento a lei personalmente notificata, facendo valere in tale sede tutte le ragioni di contrasto, nel merito, della pretesa tributaria.

L’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame degli altri.
La sentenza della CTR va dunque cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, ad altra sezione della medesima CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della CTR della Campania che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2015