“La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.”
Questo è quanto riportato nel comunicato stampa della Consulta del 24/10/2012.
In attesa di leggere le motivazioni, appare chiaro che la incostituzionalità , per quanto ne possano dire i detrattori della mediazione, non riguarda la mediazione e la sua obbligatorietà bensì il decreto legislativo posto in essere dal Governo nella parte in cui ha operato in assenza di delega e pertanto in violazione dell’art. 76 della Costituzione che testualmente recita: L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Un errore tecnico, indubbiamente grave, che mette in evidenza la superficialità cui sono stati affrontati aspetti politico-legislativi che hanno impegnato , nei diversi aspetti e ruoli , la società tutta.
Pur tuttavia, bisognerà prima leggere le motivazioni per comprendere se trattasi solo di giudizio formale (eccesso di delega), o se al contrario ,nella sostanza, la mediazione obbligatoria ostacola l’accesso alla giustizia in violazione dell’art. 24 della Costituzione .
Nel caso si tratti di solo vizio formale ,un legislatore illuminato che vuole garantire gli effetti voluti dall’Unione con la Direttiva 2008/52/CE, che vuole avviare un reale processo di riforma della giustizia e che vuole promuovere la diffusione della cultura della mediazione , provvederà senz’altro a sanare il vizio con un atto avente forza di legge abbandonando l’idea di potenziare la mediazione facoltativa con “incentivi”, e ridimensionando il ruolo dell’avvocatura, che nulla parte ha in un procedimento dov’ è facoltà delle parti disporre della propria volontà .
Inutile nascondere che tale sentenza determinerà, mi auguro solo nel breve periodo, un forte rallentamento di quel processo culturale che con forza giunge dall’Europa, ma indubbiamente restituirà alla mediazione ed ai suoi cultori quella dignità messa in discussione da chi , nell’ irrefrenabile giubilo del momento, si lascia andare in esternazioni di discredito che non meritano di essere citati.
Una cosa è certa: la mediazione resterà, sempre e comunque, non già l’alternativa alla via giudiziaria ma un diverso mezzo di risoluzione delle controversie che trova le sue radici nelle XII Tavole del V sec. a.C., “Rem ubi pacunt orato” ed il mediatore colui che la stessa direttiva 2008/52/CE all’art. 3 b) definisce:
“per “mediatore” si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.”
Riguardo alla obbligatorietà della mediazione, che non è un “ meccanismo perverso”, peraltro non disdegnato, che limita l’accesso alla giustizia , come dice il Presidente dell’OUA ,mi sia consentito citare Zeleuco di Locri VII sec. a.C.
“Vietarsi di intraprendere un giudizio fra due se prima non siasi tentata la riconciliazione”.