Con la sentenza 26/6/2017 del Tribunale di Roma il Giudice, Cons. Dott. Massimo Moriconi ,sviluppando un ineccepibile iter argomentativo ed ermeneutico, ribadisce che nel procedimento di mediazione non solo la presenza personale della parte è indefettibile – art.8 primo comma del decr.lgsl.28/10 – ma che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione .
Nel caso di specie il notaio convenuto non ha inteso partecipare alla mediazione pur essendo ben a conoscenza dell’ordinanza di mediazione delegata che in neretto ne sottolineava l’effettiva partecipazione, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente.
Inoltre, mediante il suo procuratore speciale, intervenuto (solo) al terzo incontro per dichiarare che il notaio non intendeva aderire alla mediazione ha impedito che il mediatore potesse svolgere il suo lavoro.
Al riguardo il Giudice Dott. Massimo Moriconi in sentenza testualmente scrive: “ Non essendo state comunicate (e neppure esposte dall’avvocato) motivazioni per la non partecipazione (personale) si deve ritenere che nel caso di specie non sussiste un giustificato motivo per la mancata partecipazione del notaio, che tale non è la presenza di un avvocato che si dichiara procuratore speciale.
Quand’anche si ritenesse rituale la partecipazione mediante procuratore speciale (il che è da escludere stante la ontologica necessità della partecipazione personale, nell’accezione di cui alla nota n. 2), egualmente va dichiarato che il convenuto si è reso inadempiente, ingiustificatamente, alla prescrizione della ordinanza del giudice che disponeva la mediazione demandata.”
Pertanto il Giudice, in forza del combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgsl. 28/2010 e art. 116 c.p.c ritene raggiunta la prova della omissione colposa da parte del notaio e, dichiarandone l’inadempienza contrattuale, a titolo di risarcimento dei danni, lo condanna al pagamento di €.113.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo e €.20.000,00 per compensi, €. 800,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali.
Tribunale di Roma, sentenza 26/6/2017