Tribunale di Roma: “Il mediatore non è un ausiliare del Giudice e l’Organismo non è una succursale del Tribunale”

TRIBUNALE  di ROMA  SEZIONE  XIII

ORDINANZA

Il Giudice,

dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti, in particolare la richiesta unanime di contribuire al buon esito della mediazione demandata disposta con ordinanza del 9.11.2017 (1) con la redazione di precisi quesiti da assegnare al C.T.M. e finanche con la indicazione di un nominativo di consulente,

osserva:

Il contenuto della richiesta coralmente avanzata dalle parti induce a dubitare che il Giudice non abbia ben esplicato il senso del provvedimento ed in particolare la ragione dell’invio delle parti in mediazione in questa fase del giudizio.

Va premesso e sottolineato con forza che il mediatore NON è UN AUSILIARE del GIUDICE e L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE NON E’ UNA SUCCURSALE del TRIBUNALE

Lo scopo dell’invio in mediazione, in questa fase del giudizio, atteneva in modo specifico alla particolarità della vicenda, già segnalata dal Giudice nell’ordinanza del 9.11.2017

La particolarità, per essere ancora più chiari, è la seguente:

a fronte di un contesto nel quale quand’anche i deficit di diagnosi e terapia lamentati dagli attori siano riscontrati, il redde rationem del giudizio dovrà pur sempre tener conto del fatto che l’esito infausto era inevitabile.

E quindi, l’obiettivo risarcitorio perseguito dagli attori non  può  che ridursi alla presa in considerazione (in un parametro temporale assai ristretto e già indicato nella precedente ordinanza) della perdita di chances.

Se poi si considera che gli attori hanno evocato in giudizio una platea di convenuti davvero ridondante (rimane misteriosa l’esigenza di citare, in presenza di due istituti sanitari convenuti, di cui uno pubblico, ben sette medici di cui peraltro vengono solo di sfuggita, quando lo sono, delineate. le possibili responsabilità) dovrebbe apparir chiaro che il contenuto della mediazione demandata non è quello di espletare in quella sede una consulenza medica piena, tal quale il Giudice disporrebbe, se e quando ritenuto opportuno, e non prima di aver selezionato e regolato la procedibilità, sotto il versante ammissibilità, della evocazione di tutto quel corpo medico di cui sopra si è fatto testé cenno.

Questo è l’ambito che potrà essere utilmente sperimentato e percorso bensì di ragionare, nella ipotesi, presa appunto quale tale in sede di mediazione, di esito favorevole per gli attori della valutazione  critica delle condotte mediche (2)  sull’esistenza {o meno) di chances (3)  ragionevolmente apprezzabili {scientificamente sostenibili e documentalmente emergenti, anche su basi statistiche e di letteratura medica) e la cui (eventuale) consistenza e spessore potrebbero costituire la base di una discussione in mediazione per un danno risarcibile

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

  • PROVVEDE come in motivazione-
  • RINVIA all’udienza del 18.10.2018 h.10,45 per i provvedimenti di competenza.-

FARE AVVISI

Roma lì  05/04/2018                            Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

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(1) Stralcio dell’ordinanza:

Il consulente di parte attorea, sobriamente, riconosce i’ineluttabilità dell’esito infausto derivante dall’aggressivo tumore maligno polmonare che aveva colpito XXX, ma sottolinea, correttamente, che in presenza degli errori e delle carenze che assume ed indica a carico delle due strutture sanitarie convenute, permane pur sempre il diritto al risarcimento per la perdita di chances.

Con riserva in mancanza di accordo, di disporre consulenza tecnica volta ad appurare la sussistenza degli errori (quelli indicati alle pagine cinque e nove della citazione), la imputabilità ad una o ad entrambe le strutture e in caso affermativo, la sussistenza o meno, visto il brevissimo lasso temporale, fra il ricovero e il decesso {19-31 luglio), di chances e di che natura e consistenza, si ritiene che le parti possano ricercare utilmente un accordo.

Invero, le possibilità che nel procedimento di mediazione possa scaturire un accordo sono tanto più elevate quanto più sono presenti e a disposizione delle parti, elementi fattuali e conoscitivi che possano indirizzarle quanto meno in via tendenziale verso quell’ubi consistam delle contrapposte posizioni delle parti che in molte cause, come in questa, è rappresentato primariamente dalla consulenza tecnica disposta ed acquisita.

D’altra parte se i difensori e le parti si fanno convinti, a causa di un certo generalizzato pregiudizio da parte dei giudici sulla possibilità di utilizzo della CTM (consulenza tecnica in mediazione) nella causa che segua al mancato accordo, della non convenienza ed opportunità di un tale incombente (per la correlativa spesa che comporta), si innesca una spirale viziosa in quanto la consulenza in mediazione favorisce l’accordo, ma in mancanza di accordo si ricorre al giudice che di regola non riconosce valore alla consulenza in mediazione, di talché non si pratica la consulenza in mediazione con la conseguenza che si deprime radicalmente ogni possibilità di accordo.

Il giudice ha espresso una motivata e dettagliata giurisprudenza in materia di C.T.M. 1 in particolare sui parametri che essa deve rispettare affinché possa assurgere ad utilità nella eventuale causa che segue al mancato accordo: vanno pertanto richiamati i principi fondamentali enunciati più volte in provvedimenti pubblicati sul tema, in particolare quelli attinenti al rispetto del contraddittorio ed alla tassativa esclusione della acquisizione delle dichiarazioni delle parti I quesiti dovranno attenere alle allegazioni di inadempimento qualificato esposte dagli attori (pagina cinque e nove)

(2) in ordine alle quali tutt’al più potrà essere svolta dal consulente in mediazione una mera delibazione

(3) che non vuol dire solo sopravvivenza tout court, ma esposizione della qualità e delle modalità, in un dato arco temporale stimabile, della eventuale sopravvivenza

 

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Tribunale di Roma,ordinanza 05/04/2018

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