“L’entrata in mediazione” comporta il pagamento delle indennità così come indicate nello scaglione di riferimento. Grava soprattutto sull’avvocato l’obbligo informativo sull’istituto della mediazione.

Allorché entrambe le parti opponenti hanno sottoscritto la dichiarazione definita “verbale di proseguimento” la mediazione deve essere pagata.

La presunta violazione dell’obbligo informativo da parte del mediatore non rileva quale motivo d’opposizione atteso che l’art.4 comma 3 D.Lgs.n.28/10 ha instituito l’obbligo a carico del difensore che, al conferimento dell’incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull’istituto.

E’ quanto  deciso conl sentenza de 7 novembre 2017 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore  Dott.ssa Maria Tudino che, conferma i decreti ingiuntivi e condanna gli opponenti alla rifusione in favore della parte opposta  delle spese di lite che liquida nella somma di Euro 400,00 cadauno oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.

 REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Maria Tudino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8198/2015 R.G. promossa da: ……………………., nata a Cava de’ Tirreni ed ivi residente alla via……………………………, C.F……………………. elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, presso lo studio dell’Avv……………………………………… dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ad litem in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Contro

………………………………… in persona del suo legate rappresentante pro tempore Dott.ssa…………………………,con sede legale in………………………….., via……………………….. P. Iva……………………………, rappresentata e difesa dall’Avv. …………………………………CF, nel cui studio in……………………..ha eletto domicilio giusto mandato a margine del decreto ingiuntivo

-opposta

alla pale veniva riunita quella iscritta al n.9901/15 R.G. promossa da:

……………………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Napoli alla Via ………………………., elettivamente domiciliata in ……………………… alla Via …………………… presso lo studio dell’Avv…………………………………….. e rappresentata e difesa dall Avv……………………………………. CF………………………………….. giusta procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché deliberazione di affidamento di incarico giudiziale n.501 del 15.09.2015

–opponente

Contro

………………………………, come sopra rappresentata e difesa

-opposta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreti ingiuntivi n.1224 emesso e depositato il 02.07.2015 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott.Pio Accarino -con il quale veniva ingiunto a …………….. di pagare in favore della ……………………… la somma di Euro 813,37 oltre le spese della procedura- e n.1191 emesso il 30.06.2015 e depositato il 07.07.15 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott. Guido Senatore -con il quale veniva ingiunto alla………………………. in persona del proprio legate rappresentante pro tempore di pagare in favore della ………………………………. la somma di Euro 813,37 oltre le spese della procedura- ……………………………… e ………………………………… convenivano in giudizio innanzi alla intestata Autorità Giudiziaria la detta …………………………. per sentir revocare i citati decreti ingiuntivi in quanto infondati in fatto ed in diritto. Inoltre………………………… spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della opposta alla restituzione della somma di Euro 88,00 con interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data dell’esborso 03.02.15 al saldo totale nonchè al risarcimento dei danni materiali e morali patiti e patendi da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 600,00.

Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa il mediatore ……………………………. designato dalla ……………………….. per essere garantita in caso di soccombenza per non avere lo stesso adempiuto ai propri obblighi di legge.

Si costituiva ……………………… che eccepiva la nullità citazione stante la difformità dell’originale rispetto a quello notificato alla società opposta e l’inammissibilità dell’atto di opposizione in quanto notificato oltre il termine di legge e nel merito insisteva per la conferma dei decreti ingiuntivi opposti e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ex col. 96- c. p c. quantificati in Euro 5000,00 stante il danno d’immagine ed alla reputazione subito.

All’udienza del 05.05.16 veniva disposta la riunione dei due giudizi stante la evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e lo scrivente si riservava sulle sollevate eccezioni. Concedendo alle parti termine di gg. trenta per note. Sciolta la predetta riserva venivano rigettate le eccezioni sollevate nonchè la chiamata in causa del mediatore e, ritenendo, la causa matura per la decisione, lo scrivente la rinviava all’udienza del 26.09.16 ritenendo implicitamente superflui al fini della decisione i mezzi istruttori richiesti. Alla predetta udienza, dopo la precisazione delle conclusioni, il Giudice Onorario di Pace tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre precisare che la controversia de qua attiene al pagamento di somme non corrisposte alla ………………………… a seguito di un procedimento di mediazione instaurato da …………………. nei confronti della ……………………………………………. più altri.

La pretesa creditoria si fonda sul presupposto che entrambe le parti opponenti hanno sottoscritto dichiarazione definita “verbale di proseguimento” unitamente ai propri legali di fiducia. Entrambe le parti non hanno mai disconosciuto le firme apposte sul predetto verbale nel quale viene chiaramente indicato che il relativo proseguimento ovvero “l’entrata in mediazione” comporta il pagamento delle indennità così come indicate nello scaglione di riferimento.

Nello stesso, inoltre, viene chiaramente dichiarato che il Mediatore ha assolto all’obbligo informativo sull’istituto della mediazione. Lo scrivente ritiene che sia onore dell’Avvocato, che assiste il proprio cliente, prima di attivare una istanza di mediazione, leggere attentamente tulle le clausole riportate nel regolamento dell’organismo cui ci si rivolge essendo tale regolamento fonte sussidiaria a quella normativa ed ha efficacia tra le parti. Infatti, l’art.3 D.Lgs,n.28/10 statuisce che: “al procedimento di mediazione si applica il regolamento di mediazione”.

Risulta provato documentalmente che la ………………. e l’…………………… hanno inteso proseguire nella mediazione e, pertanto, le richieste di ingiunzione sono legittime.

A nulla vale l’affermazione che nel procedimento di mediazione erano state coinvolte anche altre parti in quanto il procedimento di mediazione può essere concluso anche tra le sole parti presenti.

Di nessun pregio, inoltre, è il motivo di opposizione in ordine alla presunta violazione dell’obbligo informative in quanto, seppure ciò fosse vero, non esimerebbe comunque le parti dall’adempiere all’obbligazione assunta con la sottoscrizione del detto verbale.

Si precisa, inoltre, che l’obbligo informativo sull’istituto della mediazione deve essere fornito oltre che dal Mediatore anche e soprattutto dagli avvocati che assistono le parti in mediazione atteso che la normativa in materia con l’art.4 comma 3 D.Lgs.n.28/10 ha instituito l’obbligo a carico del difensore che, al conferimento dell’incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull’istituto.

Nulla viene liquidato a …………………… per i lamentati danni di immagine in quanto non provati. Per quanto detto l’opposizione non può essere accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Maria Tudino, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così provvede:

-rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma i decreti ingiuntivi n.1224/15 e n.1191/15; -condanna ……………………. nonchè l’…………………………………………..in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida nella somma di Euro 400,00 cadauno oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa come per legge.

Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/11/2017

Il Giudice Onorario di Pace

Dott.ssa Maria Tudino

 

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Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2017

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