Per il Consiglio Nazionale Forense la partecipazione alla mediazione del praticante è equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale e dunque computata nel numero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016. La partecipazione agli incontri, a condizione che la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), va riportata sul libretto del praticante.
E’ quanto contenuto nel parere n. 55/2017 del Consiglio Nazionale Forense (Rel Secchieri) al quesito n. 285 del COE di Bologna che chiedeva se ai fini della pratica forense la partecipazione agli incontri di mediazione ex dlg.28/2010 può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale.
La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 12 luglio 2017, n. 55
Fonte: Consiglio Nazionale Forense
Fonte immagine: Google