Si riporta il testo del Comunicato Stampa n. 62/17 della Corte di giustizia dell’Unione europea relativo alla sentenza C-75/2016
Corte di Giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 62/17
Lussemburgo, 14 giugno 2017
Sentenza nella causa C-75/16 Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/ Banco Popolare Società Cooperativa
Il diritto dell’Unione non osta a una normativa che prevede, nelle controversie riguardanti i consumatori, il ricorso alla mediazione obbligatoria prima di qualsiasi domanda giudiziale
Tuttavia, dato che l’accesso alla giustizia dev’essere garantito, il consumatore può ritirarsi
dalla mediazione in qualsiasi momento senza doversi giustificare
l sig. Livio Menini e la sig.ra Maria Antonia Rampanelli, entrambi cittadini italiani, si sono rivolti al Tribunale Ordinario di Verona (Italia) per contestare la domanda con cui il Banco popolare aveva intimato la restituzione della somma di EUR 991848,21 loro prestata.
Il Tribunale di Verona rileva che, ai sensi del diritto italiano, il ricorso del sig. Menini e della sig.ra Rampanelli non è procedibile senza una previa procedura di mediazione extragiudiziale, anche se essi agiscono in qualità di «consumatori»
. Peraltro, il diritto italiano prevede che, nell’ambito di una
mediazione obbligatoria siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato e non possano ritirarsi dalla mediazione senza giustificato motivo.
Dubitando della compatibilità di tali norme nazionali con il diritto dell’Unione, il Tribunale di Verona chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sulle controversie dei consumatori (1).
Con la sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che la direttiva, volta a dare ai consumatori la possibilità di presentare, su base volontaria, un ricorsonei confronti di professionisti attraverso procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution -ADR), potrebbe essere applicabile al caso di speciequalora la procedura di mediazione possa essere considerata una delle possibili forme di ADR, circostanza che il giudice nazionale dovrà verificare. La Corte ricorda, in particolare, che la direttiva è applicabile se la procedura ADR (nella fattispecie, la procedura di mediazione) soddisfa i tre presupposti cumulativi seguenti: 1) deve essere stata promossa da un consumatore nei confronti di un professionista con riferimento a obbligazioni derivanti dalcontrattodi vendita o di servizi; 2) deve essere indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa e 3) deve essere affidata a un organismo istituito su base permanente e inserito in un elenco speciale notificato alla Commissione europea.
Per il caso in cui il giudice italiano ravvisi l’applicabilità della direttiva sulle controversie dei
consumatori (2), la Corte rileva che, nelle procedure ADR previste da tale direttiva, il carattere
volontario consiste non già nella libertà delle parti di ricorrere o meno a tale procedimento, bensì nel fatto che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento.
Assume quindi rilevanza non il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione, ma il fatto che, come espressamente previsto dalla direttiva,
il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato.
A questo proposito, la Corte osserva(3) che il requisito di una procedura di mediazione preliminare a unricorso giurisdizionale può rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva a determinate condizioni, che il giudice nazionale dovrà verificare.
Così è, in particolare, qualora tale procedura 1) non conduca a una decisione vincolante per le parti( 4); 2) non comporti un ritardo sostanziale per rivolgersi a un giudice; 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e 4)non generi costi ingenti, a patto che 5) la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso alla procedura di conciliazione e che 6) sia possibile disporre provvedimenti provvisori urgenti. Ciò premesso, la Corte conclude che il fatto che una normativa, come quella italiana, non solo abbia istituito una procedura di mediazione extragiudiziale, ma, in aggiunta, abbia reso obbligatorio il ricorso alla stessa prima che sia possibile rivolgersi a un organo giurisdizionale non è incompatibile con la direttiva.
Per contro, la Corte rileva che una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato.
Infine, la Corte afferma che la tutela del diritto di accesso alla giustizia implica che il ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, non deve mai avere conseguenze sfavorevoli nei suoi confronti nelle fasi successive della controversia. Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere sanzioni in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione senza giustificato motivo, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore.
(1) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU 2013, L 165, pag. 63).
(2)Per contro, la Corte rileva che la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3),si applica solo alle controversie transfrontaliere, mentre la causa in esame non riveste carattere transfrontaliero, poiché tanto il Banco
Popolare quanto il sig. Menini e la sig.ra Rampanelli hanno la propria sede o residenza in Italia.
(3) La Corte segue qui lo stesso ragionamento svolto nella sua giurisprudenza sulle procedure di conciliazione (sentenza del 18 marzo 2010, Alassini ea.,C-317/08 aC-320/08).
(4) La direttiva sancisce la possibilità che le normative nazionali prevedano che l’
esito delle procedure ADR sia vincolante per i professionisti, a condizione che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Testo integrale della Sentenza C. 75/2016