Ancora una volta la giurisprudenza pone l’accento sulla necessità che al procedimento di mediazione partecipino personalmente le parti assistite dai loro avvocati e che vadano oltre il primo incontro informativo.
L’istante che intende svolgere effettivamente la mediazione demandata, non fermandosi all’incontro informativo, e ciò a differenza della parte antagonista che non intenda procedere, deve dichiararlo e farlo verbalizzare dal mediatore, distinguendo in tale modo la sua posizione da quella della parte renitente.
In tale caso, il mancato svolgimento della mediazione demandata non comporterà l’improcedibilità della domanda, bensì, ove il diniego della controparte non è giustificabile, l’applicazione a carico di quest’ultima dell’art. 8 del decr.legs.28/2010 oltre, ricorrendone i presupposti, dell’art.96 co.III° cpc.
Il principio è stato affermato dal Tribunale di Roma, giudice il Dott. Massimo Moriconi, con sentenza del 23/2/2017 nel dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato svolgimento della mediazione demandata.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione vedeva, per entrambe le parti, la sola partecipazione dei rispettivi avvocati dichiarare congiuntamente di aver tentato di raggiungere un accordo senza alcun esito positivo in ragione del quale dichiarare, ancora una volta congiuntamente, che non sussistono i presupposti per proseguire la mediazione.
La procedura si concludeva con esito negativo.
Dal verbale di mediazione, cui erano state cancellate le parti relative all’informativa, non veniva dato atto della richiesta del mediatore rivolta alle parti e ai loro avvocati di procedere nella mediazione.
Per il Tribunale di Roma, oltre a non aver dato rituale e piena esecuzione all’ordine del giudice, le parti non avevano esperito alcuna mediazione e nel caso di specie, nemmeno la fase introduttiva che la legge definisce fase preliminare e propedeutica alla stessa.
Nel caso in commento le parti si sono recate presso l’organismo di mediazione semplicemente per “congiuntamente” informare il mediatore che non avevano raggiunto l’accordo.
Inoltre l’attore, la cui giustificazione dell’assenza“motivi familiari” è ritenuta dal giudice priva di specificità e non accettabile, non distinguendo e separando con apposita dichiarazione a verbale la sua posizione da quella della parte convenuta ha impedito, in limine mediationis, che il mediatore potesse svolgere il suo lavoro, addirittura, in questo caso, neppure procedere alla fase informativa.
Questo per il Tribunale di Roma, non è mediazione.