L‘inottemperanza, ingiustificata, della parte all’ordine del giudice ex art. 5 comma II° decr.lgsl.28/10, di partecipare alla mediazione, costituisce grave inadempienza, dalla quale può discendere l’applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell’art.96 cpc.
Per il Tribunale di Roma, la mancata partecipazione, senza una valida giustificazione, al procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata), costituisce condotta di per sé grave perché idonea a determinare la introduzione ovvero, se già pendente, l’incrostazione ed il prolungamento di una controversia in un contesto giudiziario, quello italiano, già ampiamente saturo nei numeri e troppo dilatato nella durata.
Il Tribunale di Roma, pertanto, con sentenza emessa il 14/7/2016 – Giudice dott. Massimo Moriconi- CONDANNA Roma Capitale al pagamento in favore delle attrici ai sensi dell’art.96 co.III° della somma di €. 12.000,00 e ne DISPONE con separata ordinanza, l’invio degli atti e della sentenza alla Procura Generale della Corte dei Conti per la valutazione dei danni erariali;
Tribunale di Roma, sentenza 14 luglio 2016
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Tribunale di Roma, sentenza 17 dicembre 2015