L’errata indicazione del domicilio ove far pervenire la convocazione in mediazione operata dal responsabile dell’Organismo a norma dell’art. 8 comma 1 del d.lgs 28/2010 e la genericità del mediatore nell’adempiere ai propri obblighi di legge, comporta una irregolarità che non può ritorcersi ai danni della parte attrice.
E’ quanto contenuto nell’ordinanza pronunziata, in data 13 luglio 2016, dal Tribunale di Trapani dalla Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco.
Nel caso di specie, il mediatore, che a norma dell’art.14 lett. b) del D.Lgs 28/2010 avrebbe dovuto “informare immediatamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione” non ha nemmeno individuato a verbale le parti del procedimento.
Tale omissione ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione alla parte contumace.
Pertanto, il giudice, Dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, ritenuto che il procedimento di mediazione obbligatoria non è correttamente instaurato nei confronti di una delle parti, dispone il rinnovo della procedura assegnando il termine di 15 giorni per adire l’Organismo.