Le conseguenze anche di natura sanzionatoria, previste dall’articolo 8, comma 4 bis, D. Lgs.28/2010, non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro dichiara di non voler procedere oltre immotivatamente.
Quando il citato art. 8 parla di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro ma anche ad ogni ulteriore fase del procedimento, ivi inclusa quella che dà inizio alle sessioni di mediazione effettiva.
E’ quanto chiarito dal Giudice Dott. Fabrizio Pasquale del Tribunale di Vasto con ordinanza 23 aprile 2016 che ha condannato la parte convenuta al versamento, in favore dell’erario, di euro 206,00 pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro.
Il Giudice, muovendo dal principio per cui sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo precisa, nell’ordinanza in commento, che quando il rifiuto a procedere oltre il primo incontro è manifestato dalla parte istante in mediazione, viene meno la condizione di procedibilità.
In sostanza, per il Tribunale di Vasto alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione che eventualmente si presterebbe al rischio di legittimare condotte tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione.
Per il Giudice Dott. Fabrizio Pasquale il mediatore ha l’obbligo di verbalizzare i motivi del rifiuto o se la parte si rifiuta di esplicitare le ragioni del proprio dissenso.