E’ quanto previsto nel nuovo comma 226-ter aggiunto al ddl dalla legge di stabilità 2016, già passata in commissione bilancio e, salvo sorprese dell’ultima ora, otterrà il suo via libero definitivo entro qualche giorno.
Il nuovo comma prevede che “il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato ai sensi dell’articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo.”
Se la richiesta sarà accolta dal tribunale verrà inviata al Ministero della giustizia che provvederà ad elargire la somma , salvo il diritto di rivalsa da parte dello Stato sull’ex coniuge inadempiente.
Ciò al fine di arginare i bisogni primari dei beneficiari non già di sostituirsi all’ex coniuge inadempiente sul cui capo permangono tutte le conseguenze penali e civili dell’omesso mantenimento.
E’ previsto, pertanto, al comma 226 bis l’istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Per l’attuazione dei commi 226 bis e 226 ter provvederà con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione , il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.