Al fine di deflazionare il carico giudiziario, ormai al collasso, su direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 , con D.lgs 20 Marzo 2010,n.28, è stato introdotto in Italia il nuovo istituto della Mediazione Civile e Commerciale finalizzato alla Conciliazione.
Detto decreto all’art. 5 stabilisce, quale “ condizione di procedibilità dell’azione giudiziale” , l’obbligo del tentativo di conciliazione per le materie vertenti su “ diritti disponibili“ ivi indicate al comma 1; tra queste, genericamente indicati, i diritti reali.
In ordine all’applicazione di tale nuova e rivoluzionaria normativa, era inevitabile che conflitti giurisprudenziali potessero sorgere ; orbene, il primo conflitto è relativo proprio ai
diritti reali e più specificatamente all’usucapione ( acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo).
Con decreto 6 – 22 luglio 2011 la Sezione V Civile del Tribunale di Roma , ha stabilito che il verbale di conciliazione non può essere trascritto in quanto non è riconducibile a nessuna delle ipotesi previste all’art. 2643 c.c..
Argomentano i giudici che con la mediazione l’accertamento dell’usucapione è data alla discrezionalità dei privati e non del giudice: “ il verbale di conciliazione di cui alla Legge n. 28/10 recepisce uno schema negoziale nel quale la fase di negoziazione è favorita ed assistita da un privato, il cui ruolo diverge da quello del giudice, in quanto in quest’ultimo primeggia la funzione di accertare chi ha ragione e chi ha torto, offrendo la soluzione, in termini giuridici, del caso concreto, mentre il mediatore ha la funzione di favorire l’incontro tra le volontà delle parti e non entra nel merito dei termini dell’accordo; il che nulla a che vedere con la decisione di causa contenziosa”.
Argomentazioni ,queste ,fatte proprie dal Tribunale di Varese che con ordinanza del 20 Dicembre 2011 ribadisce che il verbale di conciliazione “non si surroga alla sentenza….che si figura come indefettibile” ed inoltre , da parte del legislatore una “scelta a casaccio” l’aver incluso “i diritti reali “tra le materie sottoposte al regime dell’obbligatorietà .
Testualmente:“L’interpretazione secundum constitutionem deve ritenersi ammessa nel caso di specie, in conseguenza anche della elencazione (contenuta nell’art. 5 comma I del decreto legislativo 28 del 2010) delle materie sottoposte al regime dell’obbligatorietà che costituisce (secondo i primi commentatori) quasi una “scelta a casaccio”.
Di opinione del tutto opposta l’ordinanza 30/12/2011 del Tribunale di Palermo Sezione di Bagheria secondo la quale le domande in tema di usucapione rientrano nell’ambito della mediazione obbligatoria in quanto domande relative a “controversie in materia di diritti reali” ai sensi del primo comma dell’art. 5 del d.lgs. 28/10 e il verbale di mediazione ,al pari della sentenza , pienamente trascrivibile.
Per i giudici di Palermo il procedimento di mediazione tende a fare trovare un accordo che impedisce il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice.
Aggiungono inoltre che “ la mediazione non è un clone anticipato della sentenza: l’accordo in sede di mediazione sulla domanda di usucapione può essere configurato in mille forme, tutte idonee a fare venire meno la lite …”
Come risolvere tale conflitto giurisprudenziale?
Probabilmente basterà aspettare la prevista prossima pronuncia della Corte Costituzionale.
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